Il trucco è mettere in chiaro la differenza tra ciò che voi volete che accada e quello che sapete che accadrà.



domenica 20 maggio 2007

UNICO 2007 il quadro RT (capital gain)

SEZIONE I
PLUSVALENZE
ASSOGGETTATE AD
IMPOSTA SOSTITUTIVA


La presente sezione deve essere compilata dalle persone fisiche residenti in Italia e dai soggetti non residenti
per dichiarare le plusvalenze e gli altri redditi diversi di natura finanziaria indicati nell’art. 67, comma 1, lettere
da c-bis) a c-quinquies), del TUIR, per le quali è dovuta l’imposta sostitutiva nella misura del 12,50 per cento.
Ai fini dell’individuazione delle plusvalenze e dei redditi diversi di natura finanziaria prodotti in Italia dai
soggetti non residenti si veda la voce di Appendice “Plusvalenze e redditi diversi di natura finanziaria dei soggetti
non residenti”.
Le plusvalenze e gli altri proventi da indicare nella presente sezione sono quelli derivanti da:
• cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate (partecipazioni, titoli o diritti che rappresentino una
percentuale complessiva di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria pari o inferiore al 2 o al 20 per
cento, ovvero una percentuale di partecipazione al capitale o al patrimonio pari o inferiore al 5 o al 25 per
cento, secondo che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni).
Non rientra in questa sezione la cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate non negoziate
nei mercati regolamentati, in società o enti residenti o localizzati in Stati o territori indicati nella cosiddetta “Black
list” (individuati dal D.M. 21 novembre 2001) sempreché non sia dimostrato tramite l’esercizio del diritto di interpello,
che dal possesso delle suddette partecipazioni non sia conseguito l’effetto di localizzare i redditi nello
Stato o territorio a fiscalità privilegiata. Vi rientrano in ogni caso le cessioni di azioni di risparmio, sempreché
non convertibili, e quote di partecipazione in enti non commerciali residenti (indipendentemente, per queste ultime
due ipotesi, dalla percentuale di partecipazione al capitale o al patrimonio che le stesse rappresentano).
Sono assimilate a tali plusvalenze quelle realizzate mediante cessione di partecipazioni in soggetti esteri nonché
titoli e strumenti finanziari di natura non qualificata di cui all’art. 44, comma 2 lett. a) del TUIR. Vale a dire,
i titoli nonché gli strumenti finanziari in ordine ai quali la relativa remunerazione deve essere costituita esclusivamente
da utili, ossia essere rappresentativa di una partecipazione ai risultati economici della società emittente
(di società appartenenti allo stesso gruppo o dell’affare in relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati
emessi). Inoltre, nel caso di titoli strumenti emessi da soggetti esteri tale remunerazione deve essere totalmente
indeducibile dal reddito della società emittente secondo le regole proprie vigenti nel Paese estero di residenza.
Devono, inoltre, essere indicate in questa sezione le plusvalenze relative a contratti di associazione in partecipazione
e di cointeressenza, qualora il valore dell’apporto di capitale sia pari o inferiore al 5 per cento o al
25 per cento del valore del patrimonio netto contabile risultante dall’ultimo bilancio approvato prima della data
di stipula del contratto secondo che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di
altre partecipazioni ovvero qualora il valore dell’apporto sia pari o inferiore al 25 per cento dell’ammontare delle
rimanenze finali e del costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, qualora
l’associante sia una impresa minore (art. 67, comma 1, lett. c-bis);
• cessione a titolo oneroso o rimborso di titoli non partecipativi (comprese le obbligazioni e i titoli di Stato),
nonché cessione a titolo oneroso di metalli preziosi e di valute estere se derivanti da depositi o conti correnti
o da cessione a termine. Alla cessione a titolo oneroso della valuta estera è equiparato anche il prelievo
dal conto corrente ovvero dal deposito nel solo caso in cui la giacenza dei depositi complessivamente intrattenuti
dal contribuente superi euro 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui (art. 67, comma 1,
lett. c-ter) e comma 1-ter);
• contratti derivati, nonché i redditi derivanti da ogni altro contratto a termine che, pur non essendo generalmente
compreso fra i contratti derivati, presenta comunque la caratteristica di poter essere eseguito in forma
differenziale e cioè con il pagamento di semplici differenze di prezzo (art. 67, comma 1, lett. c-quater);
• cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale, di crediti pecuniari non rappresentati
da titoli, di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere
conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di eventi incerti (art. 67, comma 1, lett. c-quinquies).
Fra le plusvalenze e i redditi di cui alle lettere c-ter), c-quater) e c-quinquies), del comma 1 dell’art. 67, si comprendono
anche quelli realizzati mediante rimborso o chiusura delle attività finanziarie o dei rapporti ivi indicati
sottoscritti all’emissione o comunque non acquistati da terzi per effetto di cessione a titolo oneroso (art. 67,
comma 1-quater del TUIR).
Le plusvalenze derivanti dalla cessione di strumenti esteri, nonché di azioni estere per le quali non sussistono i
requisti di cui all’art. 44, comma 2, lett. a) del TUIR e che, pertanto, non siano inquadrabili tra quelle alle quali
si applicano le disposizioni delle lettere c) e c-bis) del predetto art. 67, rientrano nell’ambito applicativo delle
disposizioni di cui alle lettere c-ter) e c-quinquies) delle stesso articolo.
Per i contratti di associazioni in partecipazioni stipulati con associanti esteri vedi anche istruzioni alla sezione III.
Per quanto riguarda la cessione di diritti reali di godimento e, in particolare, del diritto di usufrutto e della nuda
proprietà, si veda la voce di APPENDICE “Cessione di diritti reali di godimento relativi a partecipazioni”


Determinazione della base imponibile (art. 68 del TUIR)


Per quanto riguarda i criteri di determinazione della base imponibile l’art. 68, comma 6, del TUIR, prevede
che le plusvalenze sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito (ovvero la somma o il valore normale
dei beni rimborsati) ed il costo (ovvero il valore d’acquisto), aumentato di ogni onere inerente alla loro
produzione, compresa l’imposta di successione e donazione, le spese notarili, le commissioni d’intermediazione,
la tassa sui contratti di borsa, ecc., ad eccezione degli interessi passivi.
Nel caso di acquisto per successione si assume come costo di acquisto il valore definito o, in mancanza, quello
dichiarato agli effetti di tale imposta. Per i titoli esenti dal tributo successorio si assume come costo il valore
normale alla data di apertura della successione. Per le successioni aperte successivamente alla data del 25 ottobre
2001 si deve assumere come costo quello sostenuto dal de cuius.
Nel caso di acquisto per donazione il contribuente deve assumere il costo del donante e, cioè, quello che il
donante avrebbe assunto come costo o valore di acquisto se, invece di donare l’attività finanziaria di cui abbia
il possesso, l’avesse ceduta a titolo oneroso.


Nel caso di attività finanziarie per le quali è stata presentata la dichiarazione di emersione (cosiddetto “scudo fiscale”)
di cui al decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 409,
in mancanza del costo di acquisto i contribuenti possono assumere l’importo indicato nella stessa dichiarazione.
Il costo di acquisto dei titoli partecipativi deve intendersi comprensivo anche dei versamenti, in denaro o in natura,
a fondo perduto o in conto capitale, nonché della rinuncia ai crediti vantati nei confronti della società da
parte dei soci o partecipanti.
Per le partecipazioni nelle società indicate dall’art. 5 del TUIR, il comma 6 dell’art. 68 del TUIR stabilisce che
il costo è aumentato o diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e dal costo si scomputano, fino a
concorrenza dei redditi già imputati, gli utili distribuiti al socio. In tal modo i redditi della società già tassati in
capo ai soci non sono assoggettati nuovamente a tassazione quali plusvalenze da cessione.
Il costo o valore d’acquisto delle partecipazioni va assunto nel suo importo effettivo e, quindi, senza procedere
all’adeguamento di cui all’abrogato art. 2, comma 5, del D.L. n. 27 del 1991.
Tuttavia per le attività finanziarie detenute al 1° luglio 1998, il costo fiscalmente riconosciuto si assume tenendo
conto anche delle disposizioni di carattere transitorio di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 461 del 1997, qualora
il contribuente se ne sia avvalso.
In caso di rideterminazione del valore delle partecipazioni ai sensi dell’art. 5 della legge n. 448 del 2001 e
dell’art. 2 del D.L. n. 282 del 2002, e successive modificazioni, il contribuente utilizza il valore rideterminato
della partecipazione in luogo del costo o del valore di acquisto.
Per quanto concerne la determinazione della base imponibile delle plusvalenze derivanti dalla cessione a termine
di valute, si assume come costo il valore della valuta calcolato in base al cambio a pronti vigente alla data
di stipula del contratto di cessione.
Nel caso, invece, di cessione a pronti di valute estere prelevate da depositi e conti correnti, la base imponibile è
pari alla differenza tra il corrispettivo della cessione ed il costo della valuta, rappresentato dal cambio storico calcolato
sulla base del criterio “L.I.F.O.”, costo che deve essere documentato dal contribuente. Qualora non sia possibile
determinare il costo per mancanza di documentazione, si deve far riferimento al minore dei cambi mensili
determinati con l’apposito decreto ministeriale nel periodo d’imposta in cui la plusvalenza è stata conseguita.
Per quanto concerne la determinazione della base imponibile della cessione a titolo oneroso di titoli diversi da
quelli partecipativi essa è determinata per differenza tra il prezzo di cessione ed il costo di acquisto, calcolato
sulla base del criterio “L.I.F.O.” ed incrementato degli oneri strettamente inerenti. Qualora la cessione derivi
dall’esercizio in forma specifica di una “opzione”, la plusvalenza è determinata tenendo conto del premio pagato
o incassato, il cui importo deve essere, quindi, dedotto o aggiunto al corrispettivo percepito.
Sempre in tema di determinazione della base imponibile delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso
di titoli non partecipativi, si fa presente che ai sensi del comma 7 dell’art. 68 del TUIR, dal corrispettivo
percepito (o dalla somma rimborsata) si scomputano i redditi di capitale maturati ma non ancora riscossi e quindi
sia quelli a maturazione periodica (interessi) che quelli a maturazione non periodica (proventi degli organismi
d’investimento collettivo del risparmio). Tale principio non si applica tuttavia agli utili derivanti dalla cessione
di partecipazioni in società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società in quanto tali utili sono sempre
imponibili a carico del soggetto che li ha materialmente riscossi, anche se tale soggetto non rivestiva la
qualifica di socio al momento di approvazione della delibera di distribuzione.
Per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti si assume come corrispettivo il valore normale della
valuta alla data di effettuazione del prelievo.
Per quanto concerne la determinazione della base imponibile delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo
oneroso di metalli preziosi, in mancanza della documentazione del costo di acquisto, le stesse sono determinate
in misura pari al 25 per cento del corrispettivo della cessione.
I redditi derivanti da contratti derivati e da altri contratti a termine di natura finanziaria sono costituiti dal risultato
che si ottiene facendo la somma algebrica sia dei differenziali, positivi o negativi, che degli altri proventi ed oneri
che il contribuente ha percepito o ha sostenuto in relazione a ciascuno dei rapporti di cui alla citata disposizione
dell’art. 67, lett. c-quater). Ciò implica una compensazione sia dei differenziali positivi e negativi che dei
redditi e delle perdite relativi a ciascun contratto rientrante nell’ambito della disposizione in rassegna. Ai fini dell’applicazione
dell’imposta, non è sufficiente che in relazione ai differenziali, proventi ed oneri in questione il
contribuente abbia sostenuto dei pagamenti o abbia incassato delle somme, essendo necessario che tali pagamenti
e incassi abbiano il carattere della definitività, in quanto il contratto sia stato chiuso, eseguito o ceduto.
Nel caso in cui un contratto derivato di tipo traslativo che comporti la consegna dell’attività sottostante sia eseguito
mediante tale consegna e non già mediante il pagamento del differenziale, il provento imponibile va determinato
secondo le disposizioni – già esaminate – concernenti le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo
oneroso di titoli, strumenti finanziari o di valute estere.
Tra i proventi e gli oneri che concorrono a formare il reddito o la perdita complessivamente realizzata mediante
l’utilizzo dei contratti derivati e degli altri contratti a termine rientranti nell’ambito applicativo dell’art. 67, lett.
c-quater), del TUIR, devono essere inclusi anche i premi pagati e riscossi su opzioni, sia di tipo traslativo che
differenziale, in quanto anch’essi costituiscono veri proventi ed oneri. Ai sensi del comma 8 dell’art. 68 del
TUIR, i premi in questione non devono concorrere a formare il reddito o la perdita nel periodo d’imposta in cui
essi sono stati riscossi o pagati, ma nel periodo d’imposta in cui l’opzione è stata esercitata ovvero è scaduto
il termine per il suo esercizio, in quanto è solo con il venire meno dell’opzione che può considerarsi effettivamente
compiuta l’operazione economica ad essa sottesa.
L’applicabilità di questa regola è stata esclusa, peraltro, nel caso in cui l’opzione sia stata chiusa anticipatamente
mediante la stipula di una opzione eguale e contraria per la stessa scadenza, come pure nel caso in cui l’opzione
sia stata ceduta a terzi. In dette ipotesi, infatti, ai fini dell’imputazione dei premi non è necessario attendere
la scadenza del termine stabilito per l’esercizio del diritto d’opzione, in quanto con il verificarsi di tali eventi i
premi assumono i caratteri previsti per la loro imponibilità come proventi o per la loro deducibilità come oneri.
Ai fini della determinazione delle plusvalenze e degli altri proventi realizzati mediante la cessione a titolo oneroso
o la chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante la cessione a titolo oneroso ovvero il
rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui
possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto di cui all’art. 67,
comma 1, lettera c-quinquies), del TUIR, il comma 9 dell’art. 68 del TUIR stabilisce che i redditi in questione
sono costituiti dalla differenza positiva tra i corrispettivi percepiti (ovvero le somme rimborsate) ed i corrispettivi
pagati (ovvero le somme corrisposte), aumentati di ogni onere inerente alla loro produzione, con esclusione degli
interessi passivi. Da ciò deriva che nei casi di specie non è ammessa la deducibilità delle minusvalenze e
dei differenziali negativi.
Nel caso in cui l’ammontare delle minusvalenze (o perdite) sia superiore a quello delle plusvalenze (o redditi),
indicate nella presente sezione, l’eccedenza è portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze
dei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che tale situazione sia evidenziata nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui essa si è verificata.
Le minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate, titoli non partecipativi, certificati, valute,
metalli preziosi, crediti pecuniari e altri strumenti finanziari non possono essere portate in deduzione dalle
plusvalenze di partecipazioni qualificate e viceversa.
Il contribuente è tenuto a compilare e a conservare un apposito prospetto nel quale indicare, per ognuna delle
operazioni eseguite, l’ammontare lordo dei corrispettivi, l’ammontare dei relativi costi e il risultato del calcolo
effettuato. Questo prospetto dovrà essere esibito o trasmesso, su richiesta, all’Agenzia delle Entrate.


Modalità di compilazione della Sezione I


I righi da RT1 a RT10 devono essere utilizzati per il calcolo dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e altri redditi
diversi derivanti da partecipazioni non qualificate e da titoli non partecipativi, certificati, valute, metalli preziosi,
crediti pecuniari e altri strumenti finanziari, i cui corrispettivi siano stati percepiti nel corso del 2006.
Nel rigo RT1, indicare il totale dei corrispettivi derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate, dalla
cessione o rimborso di titoli, valute, metalli preziosi, nonché differenziali positivi e altri proventi.
La casella di colonna 1 del rigo RT2 va barrata nel caso in cui un soggetto abbia provveduto alla rideterminazione
del costo delle partecipazioni ai sensi dell’art. 5 della legge n. 448 del 2001 e dell’art. 2 del D.L. n.
282 del 2002 e successive modificazioni.
Nel rigo RT2, colonna 2, indicare l’importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto dei titoli, valute, metalli
preziosi o rapporti, determinato secondo le istruzioni precedentemente fornite, tenendo conto anche delle
disposizioni di carattere transitorio previste dal D.Lgs. n. 461 del 1997 qualora il contribuente se ne sia avvalso
ovvero del costo rideterminato. Per i metalli preziosi, in mancanza della documentazione attestante il costo
di acquisto, indicare il 75 per cento dell’importo del relativo corrispettivo indicato nel rigo RT1.
ATTENZIONE Si ricorda che nel caso di rideterminazione del valore d’acquisto di partecipazioni, in società
non quotate, qualificate e non qualificate effettuate con perizia giurata di stima ai sensi dell’art. 5 della L. 28
dicembre 2001 n. 448 e dell’art. 2 del D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni, l’assunzione del
valore “rideterminato” – in luogo del costo del valore d’acquisto – non consente il realizzo di minusvalenze.
Inoltre, in occasione di cessioni delle partecipazioni rivalutate, il confronto tra il corrispettivo di vendita e il valore
di perizia non può dar luogo a minusvalenze fiscalmente rilevanti. Ciò vale anche nell’ipotesi di rideterminazione
parziale del costo della partecipazione.
Nel rigo RT3, colonna 2, indicare l’imponibile che si ottiene per differenza tra l’importo del rigo RT2, colonna
2, e quello del rigo RT1.
Se il risultato è negativo riportare tale importo nella colonna 1 ed indicare zero nella colonna 2. La minusvalenza
potrà essere portata in diminuzione delle eventuali plusvalenze della medesima categoria realizzate nei
periodi d’imposta successivi ma non oltre il quarto, e deve essere riportato nella colonna 5 del rigo RT10. Tali
minusvalenze non possono essere portate in diminuzione delle plusvalenze, indicate nelle Sezioni II e III del
presente quadro.
Nel rigo RT4, devono essere riportate le minusvalenze indicate nel rigo RT10 del quadro RT del Modello UNICO
2006 Persone fisiche, da portare in compensazione con le plusvalenze indicate nella presente Sezione.
Nel rigo RT5, colonna 2, devono essere indicate le eccedenze di minusvalenze certificate dagli intermediari
anche se relative ad anni precedenti ma non oltre il quarto (indicate in colonna 1).
La somma degli importi di cui ai righi RT4, e RT5, colonna 2, non può essere superiore all’importo di cui al rigo
RT3, colonna 2.
Nel rigo RT6, indicare la differenza tra l’importo del rigo RT3, colonna 2, e gli importi dei righi RT4 e RT5, colonna
2.
Nel rigo RT7, indicare l’imposta sostitutiva, pari al 12,50 per cento dell’importo di rigo RT6.
Nel rigo RT8, indicare l’eccedenza d’imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione fino a concorrenza
dell’importo indicato nel rigo RT7. A tal fine si deve tener conto dell’eccedenza dell’imposta sostitutiva
riportata nel rigo RX6, colonna 4 del quadro RX del Modello UNICO 2006, Persone fisiche, al netto dell’importo
già compensato ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il modello F24.
Nel rigo RT9, indicare l’ammontare dell’imposta sostitutiva dovuta che è pari alla differenza tra l’importo del
rigo RT7 e l’importo del rigo RT8.
Nel rigo RT10, indicare, suddivise per ciascun periodo d’imposta, le eventuali quote residue delle minusvalenze
risultanti dalle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta 2002, 2003, 2004, 2005 e dalla presente dichiarazione,
che non si sono potute compensare nella presente Sezione. Si precisa che in tale rigo non devono
essere indicate le minusvalenze certificate dagli intermediari.

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