Il trucco è mettere in chiaro la differenza tra ciò che voi volete che accada e quello che sapete che accadrà.



domenica 20 maggio 2007

UNICO 2007 il quadro RT (capital gain)

SEZIONE II
PLUSVALENZE DERIVANTI
DALLA CESSIONE
DI PARTECIPAZIONI
QUALIFICATE


La presente sezione deve essere compilata dalle persone fisiche residenti in Italia e dai soggetti non residenti per
dichiarare le plusvalenze e gli altri redditi diversi di natura finanziaria indicati nell’art. 67, comma 1, lettera c) del
TUIR, i quali concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 40 per cento del loro ammontare.
Ai fini dell’individuazione delle plusvalenze e dei redditi diversi di natura finanziaria prodotti in Italia dai soggetti
non residenti si veda la voce di Appendice “Plusvalenze e redditi diversi di natura finanziaria dei soggetti non
residenti”. Si tratta delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate (partecipazioni,
titoli e diritti che rappresentino una percentuale superiore al 2 o al 20 per cento dei diritti di voto eser-

citabili nell’assemblea ordinaria, ovvero al 5 o al 25 per cento del capitale o del patrimonio, a seconda che si
tratti, rispettivamente, di titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri o di altre partecipazioni) costituite
dalla cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio
delle società di persone ed equiparate residenti nel territorio dello Stato (ad esclusione delle associazioni tra
artisti e professionisti), delle società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato, nonché delle società ed
enti non residenti nel territorio dello Stato (nel cui ambito sono compresi anche le associazioni tra artisti e professionisti
e gli enti non commerciali). Le partecipazioni al capitale o al patrimonio in soggetti esteri nonché i titoli e
gli strumenti finanziari sono assimilati alle azioni qualora sussistono le condizioni di cui all’art. 44, comma 2 lett.
a) del TUIR (vedi istruzioni alla sezione I). Sono sempre assimilate alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni
qualificate quelle realizzate mediante la cessione di strumenti finanziari di cui alla lett. a) del comma
2 dell’art. 44 del TUIR (vedi istruzioni alla sezione I) quando non rappresentano una partecipazione al patrimonio.
Devono essere indicate in questa sezione le plusvalenze relative a contratti di associazione in partecipazione
e di cointeressenza qualora il valore dell’apporto sia superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio
netto contabile risultante dall’ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto secondo
che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni, ovvero qualora
il valore dell’apporto sia superiore al 25 per cento dell’ammontare delle rimanenze finali e del costo complessivo
dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, qualora l’associante sia una impresa minore.
Per quanto riguarda la cessione di diritti reali di godimento e, in particolare, del diritto di usufrutto e della nuda
proprietà, si veda la voce di Appendice “Cessione di diritti reali di godimento relativi a partecipazioni”.

Determinazione della base imponibile (art. 68 del TUIR)

Ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze si applicano i criteri previsti dall’articolo 68,
illustrati nel paragrafo “Determinazione della base imponibile” relativo alla sezione I, a cui si rinvia.
Tuttavia, per effetto delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 344 del 2003 al comma 3 dell’articolo 68 del
TUIR, concorre alla formazione del reddito complessivo il 40 per cento delle plusvalenze derivanti dalla cessione
di partecipazioni qualificate, e quelle ad esse assimilate, sommato algebricamente al 40 per cento delle
relative minusvalenze.
In deroga ai criteri ordinari di determinazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate,
il comma 4 dell’articolo 68 stabilisce che concorrono a formare integralmente il reddito complessivo del
contribuente le plusvalenze relative a partecipazioni in società residenti in Paesi o territori a regime fiscale privilegiato
di cui al decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze emanato ai sensi dell’articolo 167, comma
4, del TUIR. In relazione a quest’ultime plusvalenze dovrà essere compilata la Sezione III del presente quadro.
Nel caso in cui l’ammontare delle minusvalenze (o perdite) sia superiore a quello delle plusvalenze (o redditi), indicate
nella presente sezione, il 40 per cento dell’eccedenza è portata in deduzione, fino a concorrenza, dal
40 per cento delle plusvalenze dei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che tale situazione
sia evidenziata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui essa si è verificata.
Le minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate non possono essere portate in deduzione
dalle plusvalenze di partecipazioni non qualificate e viceversa.
Il contribuente è tenuto a compilare e a conservare un apposito prospetto nel quale indicare, per ognuna delle
operazioni eseguite, l’ammontare lordo dei corrispettivi, l’ammontare dei relativi costi e il risultato del calcolo
effettuato. Questo prospetto dovrà essere esibito o trasmesso, su richiesta, all’Agenzia delle Entrate.

Modalità di compilazione della Sezione II

I righi da RT11 a RT17 devono essere utilizzati per il calcolo del reddito imponibile relativo alle plusvalenze
derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate i cui corrispettivi sono stati percepiti nel corso del 2006.
Nel rigo RT11, indicare il totale dei corrispettivi delle cessioni di partecipazioni qualificate.
La casella di colonna 1 del rigo RT12 va barrata nel caso in cui un soggetto abbia provveduto alla rideterminazione
del costo delle partecipazioni ai sensi dell’art. 5 della legge n. 448 del 2001 e dell’art. 2 del D.L.
n. 282 del 2002 e successive modificazioni.
Nel rigo RT12, colonna 2 indicare l’importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni
e dei diritti, determinato secondo le istruzioni precedentemente fornite tenendo conto anche delle disposizioni
di carattere transitorio previste dal D.Lgs. n. 461 del 1997 qualora il contribuente se ne sia avvalso ovvero
del costo rideterminato.
ATTENZIONE Si ricorda che nel caso di rideterminazione del valore d’acquisto di partecipazioni in società
non quotate, qualificate e non qualificate effettuate con perizia giurata di stima ai sensi dell’art. 5 della L. 28
dicembre 2001 n. 448 e dell’art. 2 del D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni, l’assunzione del
valore “rideterminato” – in luogo del costo del valore d’acquisto – non consente il realizzo di minusvalenze.
Inoltre, in occasione della cessione delle partecipazioni rivalutate, il confronto tra il corrispettivo di vendita e il
valore di perizia non può dar luogo a minusvalenze fiscalmente rilevanti. Ciò vale anche nell’ipotesi di rideterminazione
parziale del costo della partecipazione.
Nel rigo RT13, colonna 2, indicare l’importo delle plusvalenze che si ottiene per differenza tra l’importo del rigo
RT11 e quello del rigo RT12, colonna 2.Se il risultato è negativo riportare tale importo nella colonna 1 ed
indicare zero nella colonna 2. La minusvalenza potrà essere portata in diminuzione delle eventuali plusvalenze
della medesima categoria realizzate nei periodi d’imposta successivi ma non oltre il quarto, e deve essere
riportata nella colonna 5 del rigo RT24. Tali minusvalenze non possono essere portate in diminuzione delle plusvalenze,
indicate nelle Sezioni I e III del presente quadro.
Nel rigo RT14, possono essere riportate le minusvalenze indicate nel rigo RT24 del quadro RT del Modello
UNICO 2006 Persone fisiche, da portare in compensazione con le plusvalenze derivanti da partecipazioni
qualificate della presente sezione.
Nel rigo RT15, indicare la differenza tra l’importo del rigo RT13, colonna 2 e quello del rigo RT14.

Le eventuali minusvalenze residue vanno indicate nel rigo RT24, suddivise per ciascun periodo d’imposta.
Nel rigo RT16, indicare l’ammontare imponibile ai fini dell’IRPEF, da riportare nel quadro RN, nel rigo RN1,
colonna 2, costituito dal 40 per cento dell’importo del rigo RT15.
Nel rigo RT17, indicare l’imposta sostitutiva versata nella misura del 12,50 per cento anche mediante un intermediario
(imposta sostitutiva a credito) ai sensi dell’art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 461 del 1997, con riferimento
a plusvalenze relative a partecipazioni di natura qualificata.

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