Il trucco è mettere in chiaro la differenza tra ciò che voi volete che accada e quello che sapete che accadrà.



domenica 20 maggio 2007

UNICO 2007 il quadro RT (capital gain)

SEZIONE III
PLUSVALENZE DERIVANTI
DALLA CESSIONE
DI PARTECIPAZIONI
IN SOCIETÀ O ENTI
RESIDENTI O LOCALIZZATI
IN STATI O TERRITORI
AVENTI UN REGIME
FISCALE PRIVILEGIATO


La presente sezione deve essere compilata dalle persone fisiche residenti in Italia per dichiarare le plusvalenze
ed i proventi indicati nell’art. 67, comma 1, lettera c), del TUIR derivanti da partecipazioni in società o enti residenti
o localizzati in Stati o territori elencati nella cosiddetta “black list” ed individuati nel D.M. 21 novembre
2001, le quali concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 100 per cento del loro ammontare.
Tale regime impositivo si applica anche alle plusvalenze derivanti da contratti di associazione in partecipazione
e cointeressenza e da strumenti di natura qualificata stipulati e emessi da tali società ed enti.
In ogni caso, a norma del comma 4 dell’articolo 68, nonostante la partecipazione sia relativa ad un soggetto
residente in uno Stato o territorio a fiscalità privilegiata, è possibile dimostrare, tramite interpello da inoltrare
all’Agenzia delle Entrate, che dal possesso delle partecipazioni qualificate non sia conseguito l’effetto di localizzare
i redditi nello Stato o territorio a fiscalità privilegiata.
A partire da quest’anno in questa sezione vanno indicate anche le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo
oneroso di partecipazioni non qualificate non negoziate nei mercati regolamentati, in società o enti residenti o
localizzati in Stati o territori indicati nella cosiddetta “black list” (individuati dal D.M. 21 novembre 2001) sempreché
non sia dimostrato tramite l’esercizio del diritto di interpello, che dal possesso delle suddette partecipazioni
non qualificate non sia conseguito l’effetto di localizzare i redditi nello Stato o territorio a fiscalità privilegiata.
Vanno inoltre indicati i proventi relativi a contratti stipulati con associanti non residenti le cui remunerazioni sono
deducibili dal reddito dell’associante.
Ai fini della individuazione delle partecipazioni qualificate e della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze
si rinvia a quanto illustrato nella sezione


Modalità di compilazione della Sezione III


I righi da RT18 a RT23 devono essere utilizzati per il calcolo del reddito imponibile relativo alle plusvalenze
derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate in società o enti, residenti o localizzati in Stati o territori
elencati nella cosiddetta “black list”, i cui corrispettivi sono stati percepiti nel corso del 2006.
Nel rigo RT18, indicare il totale dei corrispettivi delle cessioni di partecipazioni qualificate.
La casella di colonna 1 del rigo RT19 va barrata nel caso in cui un soggetto abbia provveduto alla rideterminazione
del costo delle partecipazioni ai sensi dell’art. 5 della legge n. 448 del 2001 e dell’art. 2 del D.L.
n. 282 del 2002 e successive modificazioni.
Nel rigo RT19, colonna 2 indicare l’importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni
e dei diritti, determinato secondo le istruzioni fornite con riferimento alla disciplina introdotta dal D.Lgs. n.
461 del 1997, tenendo conto anche delle disposizioni di carattere transitorio qualora il contribuente se ne sia
avvalso ovvero del costo rideterminato.
ATTENZIONE Si ricorda che nel caso di rideterminazione del valore d’acquisto di partecipazioni in società
non quotate, qualificate e non qualificate effettuate con perizia giurata di stima ai sensi dell’art. 5 della L. 28
dicembre 2001 n. 448 e dell’art. 2 del D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni, l’assunzione del
valore “rideterminato” – in luogo del costo del valore d’acquisto – non consente il realizzo di minusvalenze.
Inoltre, in occasione di cessioni delle partecipazioni rivalutate, il confronto tra il corrispettivo di vendita e il valore
di perizia non può dar luogo a minusvalenze fiscalmente rilevanti. Ciò vale anche nell’ipotesi di rideterminazione
parziale del costo della partecipazione.
Nel rigo RT20, colonna 2, indicare l’importo delle plusvalenze che si ottiene per differenza tra l’importo del rigo
RT18 e quello del rigo RT19, colonna 2.
Se il risultato è negativo riportare tale importo nella colonna 1 ed indicare zero nella colonna 2. La minusvalenza
potrà essere portata in diminuzione delle eventuali plusvalenze della medesima categoria realizzate nei
periodi d’imposta successivi ma non oltre il quarto, e deve essere riportata nel rigo RT25. Tali minusvalenze non
possono essere portate in diminuzione delle plusvalenze indicate nelle Sezioni I e II del presente quadro.
Nel rigo RT21, possono essere riportate le minusvalenze indicate nel rigo RT24 (eccedenze fino all’anno 2003)
e nel rigo RT25 del quadro RT del Modello UNICO 2006 Persone fisiche, da portare in compensazione con
le plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate della presente sezione.
Nel rigo RT22, indicare la differenza tra l’importo del rigo RT20, colonna 2 e quello del rigo RT21. Tale importo
costituisce l’ammontare imponibile ai fini dell’IRPEF, da riportare nel quadro RN, nel rigo RN1, colonna 2.
Nel rigo RT23, indicare l’imposta sostitutiva pagata nella misura del 12,50 per cento, anche mediante un intermediario
(imposta sostitutiva a credito) ai sensi dell’art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 461 del 1997, con riferimento
a plusvalenze relative a partecipazioni di natura qualificata.
Minusvalenze non compensate nell’anno
Nel rigo RT24, colonne da 1 a 4, indicare, suddivise per ciascun periodo d’imposta, le eventuali quote residue
delle minusvalenze risultanti dalle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta 2002, 2003, che non si sono
potute compensare nella Sezione II e III, quelle relative ai periodi d’imposta 2004 e 2005 che non si sono
potute compensare nella sezione II e nella colonna 5 le minusvalenze della sez. II derivanti dalla presente dichiarazione.
Nel rigo RT25, nella colonna 4, indicare, l’eventuale quota residua delle minusvalenze risultante dalla dichiarazione
relativa ai periodi d’imposta 2004 e 2005, e nella colonna 5 le minusvalenze della sezione III derivanti
dalla presente dichiarazione.


Riepilogo importi a credito
Nel rigo RT26, indicare:
• a colonna 1, l’ammontare dell’eccedenza d’imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione e riportata
nel rigo RX6, colonna 4, del quadro RX del Modello UNICO 2006;
• a colonna 2, la parte dell’eccedenza compensata ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il modello
F24;
• a colonna 3, l’eventuale credito residuo da riportare nel rigo RX6 del quadro RX, costituito dal risultato della
seguente operazione:
RT26 col. 1 – RT26 col. 2 – RT8
Nel rigo RT27, indicare l’ammontare complessivo dell’imposta sostitutiva versata con riferimento a plusvalenze
relative a partecipazioni di natura qualificata, costituito dalla somma degli importi indicati nei righi RT17 e
RT23. Tale importo deve essere riportato nel rigo RN21, colonna 2, del quadro RN.


RIDETERMINAZIONE
DEL VALORE DELLE
PARTECIPAZIONI DI CUI
ALL’ART. 67, COMMA 1,
LETT. C E C-BIS DEL TUIR AI
SENSI DELL’ART. 2
DEL D.L. N. 282 DEL 2002
E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI


Nei righi da RT28 a RT32 devono essere distintamente indicate le operazioni poste in essere ai sensi dell’art.
2 del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni in legge 21 febbraio 2003, n.
27 e successive modificazioni, secondo le disposizioni previste dall’art. 5 della legge 28 dicembre 2001 n.
448, relative alla rideterminazione del valore delle partecipazioni, quote o diritti non negoziati nei mercati regolamentati,
posseduti alla data del 1° gennaio 2005 per le quali il valore di acquisto è stato rideterminato
sulla base di una perizia giurata di stima ed è stato effettuato sino al 30 giugno 2006 il relativo versamento
dell’imposta sostitutiva (ovvero della prima rata).
Si fa presente, che la plusvalenza conseguita per la cessione di tali partecipazioni dovrà essere regolarmente
indicata nelle apposite sezioni I, II o III del quadro RT qualora il relativo corrispettivo sia stato percepito nel corso
del 2006.
Nel caso di versamento cumulativo dell’imposta per più partecipazioni, quote o diritti deve essere distintamente
indicato il valore della singola partecipazione, quota o diritto, con la corrispondente imposta sostitutiva dovuta
su ciascuno di essi. A tal fine, qualora necessario, possono essere utilizzati più modelli RT.
Per la compilazione del rigo, in particolare, indicare:
• nella colonna 1, il valore rideterminato risultante dalla perizia giurata di stima;
• nella colonna 2 l’aliquota:
– del 4% per le partecipazioni qualificate;
– del 2% per le partecipazioni non qualificate;
• nella colonna 3 l’imposta sostitutiva dovuta;
• nella colonna 4, deve essere barrata la casella se l’importo dell’imposta sostitutiva dovuta è stato rateizzato;
• nella colonna 5, deve essere barrata la casella se l’importo dell’imposta sostitutiva dovuta indicata nella colonna
3 è parte di un versamento cumulativo.

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